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	<title>legge pmi 2026 &#8211; La Spiegazione</title>
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	<title>legge pmi 2026 &#8211; La Spiegazione</title>
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		<title>SMART WORKING E IMPRESA: LE REGOLE 2026 PER LE PMI</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprenditoria Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[diritto disconnessione]]></category>
		<category><![CDATA[legge pmi 2026]]></category>
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		<category><![CDATA[sicurezza lavoro agile]]></category>
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					<description><![CDATA[QUESTO ARTICOLO IN SINTESI Dal 7 aprile 2026 le imprese che utilizzano il lavoro agile devono rispettare un obbligo di sicurezza più preciso: consegnare almeno una volta all&#8217;anno al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un&#8217;informativa scritta sui rischi generali e specifici della prestazione svolta fuori dai locali aziendali, con particolare attenzione [&#8230;]]]></description>
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<p class="has-text-align-center wp-block-paragraph">QUESTO ARTICOLO IN SINTESI</p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal 7 aprile 2026 <strong>le imprese che utilizzano il lavoro agile</strong> devono rispettare un obbligo di sicurezza più preciso: consegnare almeno una volta all&#8217;anno al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un&#8217;informativa scritta sui rischi generali e specifici della prestazione svolta fuori dai locali aziendali, con particolare attenzione all&#8217;uso dei videoterminali. La mancata consegna espone datore di lavoro e dirigente a conseguenze penali, non a una semplice sanzione amministrativa come si legge talvolta: arresto da due a quattro mesi oppure ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. Lo smart working resta comunque una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro regolata dalla Legge 81/2017 e, normalmente, da un accordo individuale tra datore e lavoratore: la Legge 34/2026 non lo trasforma in una modalità obbligatoria o automatica, interviene sulla sicurezza quando il lavoro agile viene effettivamente utilizzato.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo l&#8217;ultima rilevazione dell&#8217;Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 i lavoratori che operavano almeno in parte da remoto in Italia erano circa 3.575.000, lo 0,6% in più rispetto all&#8217;anno precedente; nelle PMI il fenomeno risultava però in contrazione, con un calo del 7,7%, mentre cresceva nella pubblica amministrazione e nelle grandi imprese. Questa guida analizza cosa cambia in concreto con la nuova normativa, quali obblighi di sicurezza e informativa un&#8217;impresa deve rispettare da subito e cosa segnala in proposito il modello di lavoro flessibile adottato a Dubai per gli imprenditori italiani che vi operano.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa cambia con la Legge 34/2026 e cosa resta uguale<strong></strong></h2>



<p class="has-drop-cap wp-block-paragraph">L&#8217;obbligo di informativa scritta sulla sicurezza per i lavoratori in smart working esisteva già, previsto dall&#8217;articolo 22 della Legge 81/2017: la novità della Legge 34/2026 non è l&#8217;obbligo in sé, ma il suo inserimento diretto nel Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), con un espresso richiamo sanzionatorio che prima mancava. L&#8217;articolo 11 della legge introduce il nuovo comma 7-bis nell&#8217;articolo 3 del D.Lgs. 81/2008, dedicato all&#8217;attività lavorativa prestata in modalità agile in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, e modifica l&#8217;articolo 55, comma 5, lettera c), dello stesso decreto estendendo la sanzione già prevista per altre violazioni in materia di informazione e formazione dei lavoratori (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro) anche alla violazione di questo specifico obbligo informativo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Due cose che la legge non fa, nonostante si leggano talvolta in alcune guide: non introduce un obbligo per il datore di lavoro di attivare lo smart working in caso di emergenze climatiche o sanitarie e non prevede un modello di informativa semplificato specifico per le PMI. La legge prevede invece, separatamente, un mandato a INAIL per sviluppare entro 120 giorni modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza per microimprese e PMI, ma questo riguarda l&#8217;articolo 30 del D.Lgs. 81/2008 in generale, non specificamente l&#8217;obbligo di informativa sullo smart working.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Gli obblighi concreti per un&#8217;impresa nel 2026<strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Un&#8217;impresa che utilizza lo smart working deve rispettare tre elementi precisi legati al nuovo comma 7-bis, non limitarsi a un accordo informale con il dipendente:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Informativa scritta annuale</strong>: va consegnata sia al lavoratore sia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, indicando rischi generali e specifici della prestazione svolta fuori dai locali aziendali, con attenzione particolare ai videoterminali.</li>



<li><strong>Valutazione dei rischi</strong>: l&#8217;impresa deve verificare, con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e le altre figure competenti, se l&#8217;introduzione o la modifica del lavoro agile renda necessario aggiornare la valutazione dei rischi e il DVR.</li>



<li><strong>Diritto alla disconnessione</strong>: previsto dalla disciplina preesistente sul lavoro agile, non introdotto dalla Legge 34/2026, va tradotto nell&#8217;accordo individuale con misure tecniche e organizzative concrete per i tempi di riposo.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Sulla geolocalizzazione dei lavoratori in smart working, un punto normativo è in evoluzione: il provvedimento del Garante Privacy n. 135/2025, che limitava fortemente il trattamento dei dati di localizzazione, è stato oggetto di un&#8217;opposizione accolta dal Tribunale di Cosenza (sentenza n. 972 del 1° luglio 2026). La geolocalizzazione non è, quindi, automaticamente vietata, ma richiede comunque una finalità legittima, una base giuridica adeguata, il rispetto dello Statuto dei lavoratori, trasparenza, proporzionalità e minimizzazione dei dati: il monitoraggio continuo e indiscriminato resta un rischio elevato di illegittimità, anche dopo questa pronuncia.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Perché conviene trattarlo come vantaggio competitivo oltre che come obbligo<strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Le imprese che affrontano lo smart working solo come adempimento normativo rischiano di perdere il vantaggio organizzativo che la modalità può offrire quando è integrata correttamente nei processi. La normativa riconosce priorità alle richieste provenienti da determinate categorie di lavoratori tutelate per esigenze di conciliazione vita-lavoro o di salute: il datore di lavoro deve applicare criteri trasparenti e coerenti nella valutazione, evitando esclusioni discriminatorie, anche se questa priorità non produce automaticamente un diritto incondizionato al lavoro agile.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Per una PMI, il passaggio decisivo riguarda la capacità di scrivere un regolamento interno chiaro su criteri di ammissione, gestione delle richieste simultanee in team ridotti e strumenti di collaborazione capaci di sostituire la presenza fisica nei processi decisionali, oltre che nello scambio di documenti: è probabilmente il motivo per cui, secondo i dati dell&#8217;Osservatorio Smart Working, lo smart working nelle PMI arretra mentre cresce nelle grandi imprese, dove esistono più spesso policy strutturate invece di una gestione informale caso per caso.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa insegna Dubai sul lavoro flessibile per gli imprenditori italiani<strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">A Dubai un imprenditore italiano che vuole gestire un&#8217;attività da remoto può richiedere un visto per lavoro virtuale, che consente di risiedere negli Emirati continuando a lavorare per un&#8217;organizzazione con sede fuori dal Paese, con un reddito mensile documentato di almeno 3.500 dollari, rinnovabile ogni anno. Questo risolve, però, solo il titolo di soggiorno personale dell&#8217;imprenditore, non la disciplina applicabile a eventuali dipendenti rimasti in Italia, né le conseguenze fiscali e previdenziali dell&#8217;attività transnazionale, che vanno valutate separatamente in base a sede del datore di lavoro, legge applicabile e luogo di lavoro effettivo dei dipendenti.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La differenza principale riguarda, quindi, il perimetro della responsabilità: chi gestisce solo se stesso da remoto affronta soprattutto un problema di visto e fiscalità personale, chi gestisce un team di dipendenti in smart working affronta un problema di responsabilità organizzativa e normativa che nessun trasferimento geografico dell&#8217;imprenditore elimina da solo.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Domande frequenti<strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Da quando sono in vigore le nuove regole sullo smart working per le PMI?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Dal 7 aprile 2026, con la Legge 34/2026 (Legge annuale per le PMI). L&#8217;obbligo di informativa scritta esisteva già dal 2017, la novità è il suo inserimento nel D.Lgs. 81/2008 con un richiamo sanzionatorio specifico.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cosa rischia un&#8217;azienda che non fornisce l&#8217;informativa sulla sicurezza ai dipendenti in smart working?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La mancata consegna dell&#8217;informativa annuale al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è punita con l&#8217;arresto da due a quattro mesi oppure con un&#8217;ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro: è una sanzione penale, non amministrativa.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Un&#8217;azienda può monitorare la posizione dei dipendenti in smart working?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">La geolocalizzazione non è automaticamente vietata, ma richiede una finalità legittima, una base giuridica adeguata, trasparenza e proporzionalità. Un provvedimento del Garante Privacy che limitava questa pratica è stato oggetto di un&#8217;opposizione accolta in tribunale nel 2026, ma il monitoraggio continuo e indiscriminato resta un rischio elevato di illegittimità.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Quanti sono gli smart worker in Italia?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Secondo l&#8217;ultima rilevazione dell&#8217;Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, nel 2025 erano circa 3.575.000, lo 0,6% in più rispetto all&#8217;anno precedente, con una contrazione del 7,7% nelle PMI e una crescita nella pubblica amministrazione e nelle grandi imprese.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><em><strong>Fonti dei dati:</strong>&nbsp;Legge 11 marzo 2026, n. 34 (Legge annuale per le PMI), Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026, in vigore dal 7 aprile 2026; articolo 11 della legge, che modifica l&#8217;articolo 3 e l&#8217;articolo 55 del D.Lgs. 81/2008; articolo 22 della Legge 81/2017 (obbligo di informativa preesistente); Nota INL n. 780 del 15 aprile 2026; Osservatorio Smart Working, Politecnico di Milano (dati 2025); Garante per la Protezione dei Dati Personali, Provvedimento n. 135/2025 e Tribunale di Cosenza, sentenza n. 972 dell&#8217;1 luglio 2026; GDRFA Dubai su visto per lavoro da remoto.</em></p>



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