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	<title>tesoreria aziendale &#8211; La Spiegazione</title>
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	<title>tesoreria aziendale &#8211; La Spiegazione</title>
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		<title>CRIPTOVALUTE E IMPRESA: LA LIQUIDITÀ AZIENDALE NEL 2026</title>
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		<dc:creator><![CDATA[La Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Imprenditoria Digitale]]></category>
		<category><![CDATA[criptovalute impresa]]></category>
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		<category><![CDATA[tassazione crypto 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze su criptovalute per le persone fisiche italiane sono tassate al 33%, non più al 26%, tranne un&#8217;eccezione precisa: i token di moneta elettronica denominati in euro, conformi al regolamento europeo MiCAR, restano al 26%. Per un&#8217;impresa che valuta le criptovalute come parte della gestione della liquidità aziendale, questa distinzione [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze su criptovalute per le persone fisiche italiane sono tassate al <strong>33%</strong>, non più al 26%, tranne un&#8217;eccezione precisa: i token di moneta elettronica denominati in euro, conformi al regolamento europeo MiCAR, restano al 26%. Per un&#8217;impresa che valuta le criptovalute come parte della gestione della liquidità aziendale, questa distinzione tra persone fisiche e società è il primo punto da chiarire, perché la maggior parte delle guide in circolazione confonde i due regimi: quando le cripto-attività sono detenute da una società, non si applica l&#8217;imposta sostitutiva sulle plusvalenze pensata per gli investitori privati, ma le ordinarie regole del reddito d&#8217;impresa, con aliquota IRES al 24% più eventuale IRAP.</p>



<p class="wp-block-paragraph">Questa guida distingue il trattamento fiscale delle criptovalute per le imprese da quello per gli investitori privati, spiega cosa cambia con la piena applicazione del regolamento MiCAR nel 2026 e indica quali cautele concrete servono a un&#8217;azienda che valuta la liquidità in asset digitali. Le informazioni hanno finalità informativa: qualunque decisione di tesoreria aziendale richiede una valutazione specifica con un consulente fiscale e finanziario qualificato.</p>



<hr class="wp-block-separator has-alpha-channel-opacity"/>



<h2 class="wp-block-heading">Come cambia la tassazione delle criptovalute nel 2026<strong></strong></h2>



<p class="has-drop-cap wp-block-paragraph">La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 13) ha innalzato l&#8217;aliquota sulle plusvalenze da criptovalute delle persone fisiche dal 26% al <strong>33%</strong>, con un&#8217;eccezione riservata ai token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro ed emessi da operatori autorizzati secondo il regolamento MiCAR, che restano tassati al 26%. A questo si aggiungono, sempre per le persone fisiche:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>IVACA</strong>, l&#8217;imposta patrimoniale dello 0,2% annuo sul valore delle cripto-attività detenute al 31 dicembre, analoga all&#8217;IVAFE su conti e depositi esteri.</li>



<li><strong>Obbligo di monitoraggio nel quadro RW</strong> per le cripto-attività detenute su wallet privati o piattaforme estere.</li>



<li><strong>Scambio automatico di dati (DAC8)</strong>: dal 2026 gli exchange e i prestatori di servizi su cripto-attività (CASP, Crypto-Asset Service Provider secondo la definizione MiCAR) trasmettono in automatico all&#8217;Agenzia delle Entrate anagrafica, saldi e operazioni degli utenti.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Questo regime riguarda le persone fisiche che investono a titolo privato. Per una società che detiene criptovalute come asset di tesoreria, il trattamento è diverso: le plusvalenze e i proventi rientrano nel reddito d&#8217;impresa, tassato con le aliquote IRES ordinarie (24%, più IRAP dove dovuta), e i costi collegati alla gestione dell&#8217;attività sono deducibili se l&#8217;attività è organizzata in forma d&#8217;impresa. Non si applica l&#8217;aliquota del 33%, né l&#8217;eccezione al 26% pensata per i risparmiatori privati.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa cambia con il regolamento MiCAR<strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Il regolamento europeo MiCAR (Markets in Crypto-Assets) ha sostituito il precedente sistema di registrazione VASP con un nuovo regime di autorizzazione per i <strong>CASP</strong>, i fornitori di servizi su cripto-attività, introducendo requisiti più stringenti su governance, trasparenza e riserve di liquidità per gli emittenti di stablecoin. Per un&#8217;impresa che valuta di detenere o utilizzare criptovalute nella propria operatività, la piena applicazione di MiCAR nel 2026 comporta due conseguenze pratiche:</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>Solo i CASP autorizzati sono legittimati a operare</strong>: un fornitore di servizi non autorizzato secondo MiCAR espone l&#8217;azienda cliente a un rischio di controparte più alto, indipendentemente dalla convenienza apparente del servizio.</li>



<li><strong>Le stablecoin non conformi a MiCAR perdono il trattamento fiscale agevolato</strong> e scontano l&#8217;aliquota piena, un incentivo concreto a preferire emittenti autorizzati per chi usa questi strumenti nei pagamenti o nella tesoreria.</li>
</ul>



<p class="wp-block-paragraph">Va trattata con cautela l&#8217;idea, diffusa in alcune comunicazioni commerciali del settore fintech, che le stablecoin regolate abbiano già sostituito i circuiti bancari tradizionali per i pagamenti transfrontalieri delle PMI italiane: si tratta di un uso ancora di nicchia, promosso attivamente da chi vende questi servizi, non di uno standard di mercato affermato.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Le cautele concrete per un&#8217;impresa<strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">Un&#8217;impresa che valuta le criptovalute come componente della liquidità aziendale affronta rischi diversi da quelli di un investitore privato, perché la decisione incide sul bilancio, sulla compliance e sulla governance interna, non solo sul rendimento atteso. Quattro punti da verificare prima di qualunque decisione:</p>



<ol class="wp-block-list">
<li><strong>Classificazione contabile</strong>: la collocazione delle cripto-attività in bilancio (tra le immobilizzazioni finanziarie o tra le attività che non le costituiscono) va concordata con il proprio commercialista, perché incide sulla rappresentazione del patrimonio aziendale.</li>



<li><strong>Volatilità e gestione del rischio</strong>: la variazione di valore delle criptovalute più diffuse resta significativamente più ampia di quella degli strumenti di tesoreria tradizionali; una quota di liquidità aziendale esposta a questa volatilità richiede una policy interna esplicita, non una scelta lasciata alla discrezionalità di un singolo responsabile.</li>



<li><strong>Sicurezza dei wallet aziendali</strong>: l&#8217;autenticazione a più fattori e una gestione strutturata delle chiavi private non sono opzionali per un asset aziendale, a differenza di un portafoglio personale.</li>



<li><strong>Aggiornamento normativo continuo</strong>: il quadro fiscale e regolamentare su MiCAR e tassazione è cambiato più volte negli ultimi anni; un&#8217;azienda che detiene questi asset deve prevedere una verifica periodica della propria compliance, non una valutazione fatta una sola volta all&#8217;apertura della posizione.</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">Cosa segnala Dubai sulla regolamentazione delle cripto-attività<strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph">A Dubai la regolamentazione delle cripto-attività per le imprese segue un percorso diverso da quello europeo: un&#8217;unica autorità dedicata, la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), istituita nel 2022, concentra licenze, supervisione e enforcement su tutto il territorio dell&#8217;emirato (esclusa la DIFC, che ha un proprio regime). Nel 2025 il quadro regolamentare di VARA è stato in gran parte completato, con oltre 80 fornitori di servizi su cripto-attività autorizzati nei cinque regolatori degli Emirati; il 2026 è descritto dagli osservatori del settore come l&#8217;anno in cui quelle regole passano dalla fase di scrittura a quella di applicazione e controllo.</p>



<p class="wp-block-paragraph">La differenza principale con il sistema europeo riguarda la governance: MiCAR è un regolamento unico applicato in modo uniforme in tutti i 27 Stati membri, mentre a Dubai la vigilanza è concentrata in un&#8217;unica autorità locale con poteri diretti su licenze e sanzioni. Per un&#8217;impresa italiana che valuta un&#8217;espansione verso gli Emirati, questo significa un interlocutore regolatorio unico e più rapido nelle decisioni, a fronte però di un quadro normativo meno armonizzato con gli altri mercati internazionali rispetto a MiCAR, pensato fin dall&#8217;origine per la portabilità delle autorizzazioni in tutta l&#8217;Unione Europea.</p>



<h2 class="wp-block-heading">Domande frequenti<strong></strong></h2>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Le criptovalute di un&#8217;azienda sono tassate come quelle di un privato?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">No. Per le persone fisiche si applica l&#8217;imposta sostitutiva sulle plusvalenze (26% o 33% a seconda del tipo di token). Per una società, le criptovalute detenute come asset aziendale generano reddito d&#8217;impresa, tassato con le aliquote IRES ordinarie, non con l&#8217;imposta sostitutiva.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Cosa cambia con il regolamento MiCAR nel 2026?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">MiCAR introduce un regime di autorizzazione obbligatoria per i fornitori di servizi su cripto-attività (CASP) e requisiti più stringenti su riserve e trasparenza per gli emittenti di stablecoin. Solo le stablecoin conformi a MiCAR mantengono il trattamento fiscale agevolato al 26% per le persone fisiche.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>È rischioso per una PMI detenere criptovalute in tesoreria?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">Comporta rischi specifici legati alla volatilità, alla sicurezza dei wallet e alla classificazione contabile, diversi da quelli di un investimento privato perché incidono sul bilancio aziendale. Una policy interna esplicita e il coinvolgimento del commercialista sono passaggi necessari prima di qualunque decisione.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Le stablecoin hanno già sostituito i pagamenti bancari tradizionali per le imprese italiane?</strong></p>



<p class="wp-block-paragraph">No, non ancora in modo diffuso. È un uso promosso attivamente da alcuni fornitori fintech, non uno standard di mercato affermato per le PMI italiane nel 2026.</p>



<p class="wp-block-paragraph"><strong>Fonti dei dati:</strong>&nbsp;Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 13); Regolamento UE MiCAR (Markets in Crypto-Assets); Agenzia delle Entrate su IVACA e quadro RW; Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), Dubai, Law No. 4/2022; Forbes (dicembre 2025) su stato di applicazione della regolamentazione crypto negli Emirati.</p>



<p class="wp-block-paragraph"></p>
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