Un imprenditore che dirige la propria società lavorando abitualmente da un altro Paese rischia qualcosa di più della propria residenza fiscale personale: può generare, per l’impresa stessa, una stabile organizzazione nel Paese dal quale lavora e conclude affari. L’OCSE ha affrontato esplicitamente questo scenario con l’aggiornamento 2025 del Commentario al Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, approvato il 18 novembre 2025, introducendo criteri più precisi per stabilire quando l’home office di chi dirige un’attività crea una presenza fiscale per l’azienda in un Paese diverso da quello di residenza.
Questa guida analizza come funziona il visto italiano per nomadi digitali, perché la residenza fiscale personale non dipende semplicemente dai giorni trascorsi in un luogo e soprattutto quale sia il rischio meno conosciuto e più rilevante per chi dirige un’impresa lavorando da più Paesi: la stabile organizzazione della società, non solo la posizione fiscale di chi la guida.
Il visto per nomadi digitali, anche in Italia
Dall’aprile 2024 l’Italia applica il visto per nomadi digitali e lavoratori da remoto previsto dall’articolo 27, comma 1, lettera q-bis, e comma 1-sexies del Testo Unico Immigrazione, con le modalità operative definite dal decreto interministeriale del 29 febbraio 2024. Il visto riguarda due figure distinte: il nomade digitale, che svolge lavoro autonomo e il lavoratore da remoto, che svolge lavoro subordinato o di collaborazione per un datore o committente con sede in Italia oppure all’estero.
Il richiedente deve dimostrare un reddito annuo lecito non inferiore a tre volte la soglia prevista per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria: l’importo esatto varia in base all’aggiornamento della soglia e alla sede consolare. La qualifica professionale elevata può essere documentata attraverso un titolo di istruzione superiore almeno triennale, i requisiti per una professione regolamentata, oppure un’esperienza professionale comparabile, normalmente di almeno cinque anni. A questo si aggiunge un requisito spesso trascurato: almeno sei mesi di esperienza pregressa nell’attività che si intende svolgere dall’Italia, oltre a una sistemazione abitativa idonea e un’assicurazione sanitaria valida per l’intero soggiorno. Il permesso ha validità annuale, rinnovabile se permangono i requisiti, e consente il ricongiungimento familiare secondo le condizioni applicabili.
La residenza fiscale personale non dipende solo dai giorni
Un errore diffuso è pensare che muoversi continuamente tra più Paesi, senza superare stabilmente la soglia di permanenza in nessuno di essi, riduca automaticamente i rischi fiscali. Per la normativa italiana, una persona è fiscalmente residente se, per la maggior parte del periodo d’imposta, anche considerando le frazioni di giorno, ricorre almeno uno di questi criteri: la residenza civilistica in Italia, il domicilio inteso come luogo principale delle relazioni personali e familiari, o la presenza fisica in Italia; l’iscrizione anagrafica genera inoltre una presunzione di residenza, superabile con prova contraria. Si può, quindi, essere considerati residenti fiscali italiani anche senza trascorrere in Italia la maggioranza dell’anno, se ricorre uno degli altri criteri, in particolare il domicilio.
La residenza fiscale non si sceglie con una dichiarazione: deriva dai fatti documentabili. Spostarsi continuamente senza costruire altrove una residenza effettiva non cancella i criteri che collegano il contribuente all’Italia, e l’Agenzia delle Entrate può contestare il trasferimento quando presenza, domicilio o iscrizione anagrafica continuano a ricondurre la persona al territorio italiano. Il passaggio utile, prima di partire, non è decidere unilateralmente la propria residenza fiscale, ma verificare quali criteri saranno concretamente soddisfatti e costruire una documentazione coerente con la situazione reale.
Il rischio per l’impresa: quando l’home office diventa stabile organizzazione
Il vuoto più rilevante nelle guide sui digital nomad riguarda un rischio distinto da quello personale: un imprenditore che dirige abitualmente la società da un altro Paese può creare una stabile organizzazione della propria impresa in quel Paese, con conseguente tassazione locale di parte del reddito, oltre a possibili obblighi IVA, contributivi e del lavoro. L’aggiornamento 2025 del Commentario OCSE all’articolo 5 del Modello di Convenzione introduce per la prima volta criteri interpretativi specifici per il lavoro da remoto transfrontaliero, superando il precedente e più incerto “availability test”.
Il nuovo impianto si basa su un doppio criterio: uno quantitativo, una soglia temporale del 50% del tempo lavorativo complessivo su un periodo di dodici mesi, e uno qualitativo, la cosiddetta “commercial reason”, secondo cui non dovrebbe configurarsi una stabile organizzazione se la localizzazione del lavoratore in un Paese piuttosto che in un altro è del tutto indifferente per l’impresa. Se il tempo lavorativo da un Paese estero supera questa soglia e risponde a un’esigenza operativa reale, non casuale, il rischio di stabile organizzazione diventa concreto. Il calendario dei voli, a quel punto, racconta solo una parte della storia: contano le decisioni prese, i contratti negoziati e conclusi e il luogo dal quale viene realmente amministrata l’attività.
Cosa insegna Dubai su questo fronte
Dubai offre un permesso annuale per lavoro virtuale a chi dimostra di lavorare da remoto per un’organizzazione con sede fuori dagli Emirati, con un reddito mensile documentato di almeno 3.500 dollari, rinnovabile ogni anno. Il permesso è costruito attorno alla prova di un rapporto di lavoro con un’organizzazione estera: un imprenditore autonomo che vuole operare localmente, non solo risiedere lavorando per un’azienda straniera, deve verificare se la propria struttura rientra in questo percorso oppure richiede una licenza e un diverso permesso di residenza legato alla propria società.
Per un imprenditore italiano, l’osservazione utile non riguarda quale visto convenga in astratto, ma che nessuno strumento di questo tipo, italiano o emiratino, risolve da solo il rischio più rilevante: la residenza fiscale personale e il rischio di stabile organizzazione per l’impresa restano questioni distinte dal permesso di soggiorno, da affrontare con una pianificazione specifica prima di partire, non dopo.
Domande frequenti
Qual è la base normativa del visto italiano per nomadi digitali?
L’articolo 27, comma 1, lettera q-bis, e comma 1-sexies del D.Lgs. 286/1998, con modalità operative definite dal decreto interministeriale del 29 febbraio 2024. L’articolo 27-quater definisce invece il concetto di attività “altamente qualificata” richiamato dalla norma.
Muoversi tra più Paesi senza stabilirsi in nessuno riduce i rischi fiscali personali?
Generalmente no. La residenza fiscale italiana dipende da residenza civilistica, domicilio o presenza fisica, non solo dai giorni trascorsi in un luogo: l’Agenzia delle Entrate può contestare il trasferimento se questi criteri continuano a ricondurre la persona all’Italia.
Cos’è la stabile organizzazione e perché riguarda un imprenditore digital nomad?
È una presenza fiscale che l’impresa può generare in un Paese diverso da quello di residenza, con conseguente tassazione locale. L’aggiornamento OCSE 2025 la collega a una soglia del 50% del tempo lavorativo da un Paese estero in 12 mesi, unita a una reale esigenza operativa, non casuale, di lavorare da lì.
Il visto per lavoro virtuale di Dubai è adatto a un imprenditore italiano?
Dipende dalla struttura. È pensato per chi lavora da remoto per un’organizzazione con sede fuori dagli Emirati con reddito minimo di 3.500 dollari mensili. Un imprenditore autonomo che vuole operare localmente potrebbe rientrare meglio in una licenza o in un permesso collegato alla propria società.
Fonti dei dati: articolo 27, comma 1, lettera q-bis e comma 1-sexies, D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione), decreto interministeriale 29 febbraio 2024; Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciate e Consolati d’Italia; D.Lgs. 209/2023 sulla nuova definizione di residenza fiscale; OCSE, aggiornamento 2025 del Commentario al Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni, articolo 5, approvato il 18 novembre 2025; GDRFA Dubai su Virtual Work Residence Permit.

























