Dal 1° gennaio 2026 le plusvalenze su criptovalute per le persone fisiche italiane sono tassate al 33%, non più al 26%, tranne un’eccezione precisa: i token di moneta elettronica denominati in euro, conformi al regolamento europeo MiCAR, restano al 26%. Per un’impresa che valuta le criptovalute come parte della gestione della liquidità aziendale, questa distinzione tra persone fisiche e società è il primo punto da chiarire, perché la maggior parte delle guide in circolazione confonde i due regimi: quando le cripto-attività sono detenute da una società, non si applica l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze pensata per gli investitori privati, ma le ordinarie regole del reddito d’impresa, con aliquota IRES al 24% più eventuale IRAP.
Questa guida distingue il trattamento fiscale delle criptovalute per le imprese da quello per gli investitori privati, spiega cosa cambia con la piena applicazione del regolamento MiCAR nel 2026 e indica quali cautele concrete servono a un’azienda che valuta la liquidità in asset digitali. Le informazioni hanno finalità informativa: qualunque decisione di tesoreria aziendale richiede una valutazione specifica con un consulente fiscale e finanziario qualificato.
Come cambia la tassazione delle criptovalute nel 2026
La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 13) ha innalzato l’aliquota sulle plusvalenze da criptovalute delle persone fisiche dal 26% al 33%, con un’eccezione riservata ai token di moneta elettronica (EMT) denominati in euro ed emessi da operatori autorizzati secondo il regolamento MiCAR, che restano tassati al 26%. A questo si aggiungono, sempre per le persone fisiche:
- IVACA, l’imposta patrimoniale dello 0,2% annuo sul valore delle cripto-attività detenute al 31 dicembre, analoga all’IVAFE su conti e depositi esteri.
- Obbligo di monitoraggio nel quadro RW per le cripto-attività detenute su wallet privati o piattaforme estere.
- Scambio automatico di dati (DAC8): dal 2026 gli exchange e i prestatori di servizi su cripto-attività (CASP, Crypto-Asset Service Provider secondo la definizione MiCAR) trasmettono in automatico all’Agenzia delle Entrate anagrafica, saldi e operazioni degli utenti.
Questo regime riguarda le persone fisiche che investono a titolo privato. Per una società che detiene criptovalute come asset di tesoreria, il trattamento è diverso: le plusvalenze e i proventi rientrano nel reddito d’impresa, tassato con le aliquote IRES ordinarie (24%, più IRAP dove dovuta), e i costi collegati alla gestione dell’attività sono deducibili se l’attività è organizzata in forma d’impresa. Non si applica l’aliquota del 33%, né l’eccezione al 26% pensata per i risparmiatori privati.
Cosa cambia con il regolamento MiCAR
Il regolamento europeo MiCAR (Markets in Crypto-Assets) ha sostituito il precedente sistema di registrazione VASP con un nuovo regime di autorizzazione per i CASP, i fornitori di servizi su cripto-attività, introducendo requisiti più stringenti su governance, trasparenza e riserve di liquidità per gli emittenti di stablecoin. Per un’impresa che valuta di detenere o utilizzare criptovalute nella propria operatività, la piena applicazione di MiCAR nel 2026 comporta due conseguenze pratiche:
- Solo i CASP autorizzati sono legittimati a operare: un fornitore di servizi non autorizzato secondo MiCAR espone l’azienda cliente a un rischio di controparte più alto, indipendentemente dalla convenienza apparente del servizio.
- Le stablecoin non conformi a MiCAR perdono il trattamento fiscale agevolato e scontano l’aliquota piena, un incentivo concreto a preferire emittenti autorizzati per chi usa questi strumenti nei pagamenti o nella tesoreria.
Va trattata con cautela l’idea, diffusa in alcune comunicazioni commerciali del settore fintech, che le stablecoin regolate abbiano già sostituito i circuiti bancari tradizionali per i pagamenti transfrontalieri delle PMI italiane: si tratta di un uso ancora di nicchia, promosso attivamente da chi vende questi servizi, non di uno standard di mercato affermato.
Le cautele concrete per un’impresa
Un’impresa che valuta le criptovalute come componente della liquidità aziendale affronta rischi diversi da quelli di un investitore privato, perché la decisione incide sul bilancio, sulla compliance e sulla governance interna, non solo sul rendimento atteso. Quattro punti da verificare prima di qualunque decisione:
- Classificazione contabile: la collocazione delle cripto-attività in bilancio (tra le immobilizzazioni finanziarie o tra le attività che non le costituiscono) va concordata con il proprio commercialista, perché incide sulla rappresentazione del patrimonio aziendale.
- Volatilità e gestione del rischio: la variazione di valore delle criptovalute più diffuse resta significativamente più ampia di quella degli strumenti di tesoreria tradizionali; una quota di liquidità aziendale esposta a questa volatilità richiede una policy interna esplicita, non una scelta lasciata alla discrezionalità di un singolo responsabile.
- Sicurezza dei wallet aziendali: l’autenticazione a più fattori e una gestione strutturata delle chiavi private non sono opzionali per un asset aziendale, a differenza di un portafoglio personale.
- Aggiornamento normativo continuo: il quadro fiscale e regolamentare su MiCAR e tassazione è cambiato più volte negli ultimi anni; un’azienda che detiene questi asset deve prevedere una verifica periodica della propria compliance, non una valutazione fatta una sola volta all’apertura della posizione.
Cosa segnala Dubai sulla regolamentazione delle cripto-attività
A Dubai la regolamentazione delle cripto-attività per le imprese segue un percorso diverso da quello europeo: un’unica autorità dedicata, la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), istituita nel 2022, concentra licenze, supervisione e enforcement su tutto il territorio dell’emirato (esclusa la DIFC, che ha un proprio regime). Nel 2025 il quadro regolamentare di VARA è stato in gran parte completato, con oltre 80 fornitori di servizi su cripto-attività autorizzati nei cinque regolatori degli Emirati; il 2026 è descritto dagli osservatori del settore come l’anno in cui quelle regole passano dalla fase di scrittura a quella di applicazione e controllo.
La differenza principale con il sistema europeo riguarda la governance: MiCAR è un regolamento unico applicato in modo uniforme in tutti i 27 Stati membri, mentre a Dubai la vigilanza è concentrata in un’unica autorità locale con poteri diretti su licenze e sanzioni. Per un’impresa italiana che valuta un’espansione verso gli Emirati, questo significa un interlocutore regolatorio unico e più rapido nelle decisioni, a fronte però di un quadro normativo meno armonizzato con gli altri mercati internazionali rispetto a MiCAR, pensato fin dall’origine per la portabilità delle autorizzazioni in tutta l’Unione Europea.
Domande frequenti
Le criptovalute di un’azienda sono tassate come quelle di un privato?
No. Per le persone fisiche si applica l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze (26% o 33% a seconda del tipo di token). Per una società, le criptovalute detenute come asset aziendale generano reddito d’impresa, tassato con le aliquote IRES ordinarie, non con l’imposta sostitutiva.
Cosa cambia con il regolamento MiCAR nel 2026?
MiCAR introduce un regime di autorizzazione obbligatoria per i fornitori di servizi su cripto-attività (CASP) e requisiti più stringenti su riserve e trasparenza per gli emittenti di stablecoin. Solo le stablecoin conformi a MiCAR mantengono il trattamento fiscale agevolato al 26% per le persone fisiche.
È rischioso per una PMI detenere criptovalute in tesoreria?
Comporta rischi specifici legati alla volatilità, alla sicurezza dei wallet e alla classificazione contabile, diversi da quelli di un investimento privato perché incidono sul bilancio aziendale. Una policy interna esplicita e il coinvolgimento del commercialista sono passaggi necessari prima di qualunque decisione.
Le stablecoin hanno già sostituito i pagamenti bancari tradizionali per le imprese italiane?
No, non ancora in modo diffuso. È un uso promosso attivamente da alcuni fornitori fintech, non uno standard di mercato affermato per le PMI italiane nel 2026.
Fonti dei dati: Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 13); Regolamento UE MiCAR (Markets in Crypto-Assets); Agenzia delle Entrate su IVACA e quadro RW; Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), Dubai, Law No. 4/2022; Forbes (dicembre 2025) su stato di applicazione della regolamentazione crypto negli Emirati.

























