La CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive, direttiva UE 2022/2464) è una normativa dell’Unione Europea che obbliga le aziende a pubblicare un bilancio di sostenibilità dettagliato sui temi ambientali, sociali e di governance (ESG). Per una normale PMI italiana non quotata, nel 2026 la CSRD continua a non tradursi in un obbligo diretto di rendicontazione. Il problema arriva spesso da un’altra porta: un grande cliente chiede dati ESG ai fornitori, una banca inserisce informazioni ambientali e sociali nell’istruttoria, un investitore pretende numeri che fino a pochi anni fa raramente entravano nel rapporto con una piccola impresa.
Nel frattempo il quadro europeo è cambiato. Il pacchetto Omnibus I ha ridisegnato il futuro campo di applicazione della direttiva e introdotto anche una tutela specifica per molte imprese della catena del valore. In Italia, però, il passaggio non è ancora completato: la normativa nazionale oggi vigente continua a convivere con quella europea che dovrà essere recepita.
Capire quale regola vale significa quindi distinguere ciò che un’impresa deve fare oggi da ciò che accadrà dopo il recepimento.
Il quadro italiano nel 2026
La Direttiva (UE) 2026/470, entrata in vigore il 18 marzo 2026 nell’ambito dell’Omnibus I, ha fissato il nuovo perimetro europeo della CSRD. Saranno soggette alla rendicontazione le imprese e i gruppi che superano congiuntamente due soglie: 1.000 dipendenti medi e 450 milioni di euro di fatturato netto.
Le PMI quotate vengono quindi escluse dal futuro campo di applicazione europeo. Perché questo nuovo assetto produca pienamente effetti in Italia serve però il recepimento nazionale, che dovrà avvenire entro il 19 marzo 2027. Fino ad allora rimane formalmente in vigore il D.Lgs. 125/2024, modificato nel calendario dalla Legge 118/2025 con il cosiddetto “stop the clock”.
È qui che nasce una parte della confusione: il perimetro futuro è già stato deciso a Bruxelles, mentre quello formalmente applicabile in Italia non è stato ancora completamente riallineato.
Chi continua a rendicontare
Nel 2026 continuano senza interruzione gli obblighi per le imprese appartenenti alla prima ondata prevista dalla disciplina italiana: grandi imprese enti di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti e società madri di grandi gruppi con più di 500 dipendenti su base consolidata.
Per le altre grandi imprese la scadenza è stata spostata agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027. Le PMI quotate, invece, sono state rinviate agli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2028. Questa categoria si trova quindi in una situazione particolare: compare ancora formalmente nella normativa italiana vigente, mentre la nuova Direttiva 2026/470 l’ha già eliminata dal futuro assetto europeo.
Per le normali PMI non quotate la situazione è più semplice. Non esiste oggi un obbligo CSRD diretto. Questo, però, non significa che una piccola impresa possa ignorare il tema.
Quando i dati ESG arrivano comunque alle PMI
Un’impresa può trovarsi a fornire informazioni ambientali, sociali e di governance pur restando fuori dalla CSRD. Accade soprattutto nelle filiere. Una grande società soggetta alla rendicontazione deve raccogliere informazioni utili anche lungo la propria catena del valore e può quindi rivolgersi ai fornitori. Qualcosa di simile può avvenire nei rapporti finanziari. Alcuni istituti di credito e alcuni programmi di finanziamento includono già dati ESG nelle proprie istruttorie. Non si tratta di una prassi identica per ogni banca o per qualsiasi bando: le richieste vanno verificate caso per caso.
Per una PMI il rischio concreto è costruire un sistema di raccolta dati più complesso e costoso del necessario soltanto perché un cliente o un intermediario ha inviato un questionario molto esteso. Proprio su questo punto l’Omnibus I introduce una delle novità più rilevanti.
La protezione per le imprese della catena del valore
Le imprese con non più di 1.000 dipendenti possono rientrare nella categoria delle cosiddette protected undertakings. Per le richieste formulate ai fini della rendicontazione CSRD, queste imprese hanno il diritto di rifiutare informazioni che vadano oltre quanto previsto dallo standard volontario europeo applicabile.
La tutela riguarda anche il modo in cui la richiesta viene presentata. Chi domanda informazioni eccedenti lo standard deve indicare quali dati vanno oltre quel limite e informare l’impresa del relativo diritto di rifiuto. Sempre nell’ambito delle richieste legate alla CSRD, le clausole contrattuali che imponessero obblighi informativi più estesi non risultano vincolanti.
Il limite della norma va tenuto ben presente. Questa protezione riguarda la rendicontazione CSRD. Non cancella altri obblighi previsti dalla legge, accordi contrattuali legittimi fondati su finalità diverse o informazioni che un’impresa decida di comunicare volontariamente. Per molti fornitori italiani è una distinzione concreta: una richiesta proveniente da un grande cliente non deve essere automaticamente trattata come un obbligo senza limiti.
VSME e nuovo Voluntary Standard
Le PMI non quotate dispongono già di uno strumento volontario per organizzare le informazioni sulla sostenibilità. Il VSME, Voluntary Small and Medium-sized Enterprises Standard, è stato raccomandato dalla Commissione europea nel luglio 2025 con la Raccomandazione (UE) 2025/1710. Prevede un modulo base e un livello più articolato per le imprese che vogliono fornire informazioni ulteriori.
Nel luglio 2026 la Commissione ha adottato come atto delegato anche un nuovo Voluntary Standard, destinato alle imprese escluse dalla CSRD fino a 1.000 dipendenti e costruito sulla base dello stesso VSME. I due strumenti non vanno ancora confusi sul piano giuridico. Il VSME è già utilizzabile. Il nuovo standard adottato nel 2026 è invece sottoposto al controllo del Parlamento europeo e del Consiglio e acquisterà efficacia giuridica dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per una PMI, quindi, la scelta ragionevole parte dalle richieste che riceve davvero. Prima di costruire procedure, raccogliere decine di indicatori o acquistare sistemi dedicati conviene verificare cosa pretende concretamente il cliente principale, la banca o il programma di finanziamento interessato.
Cosa deve fare una PMI nel 2026
Una normale PMI italiana non quotata non deve preparare una rendicontazione CSRD soltanto perché opera nel mercato europeo. Deve invece capire se appartiene alla catena del valore di società soggette alla direttiva, quali informazioni le vengono effettivamente richieste e se quelle richieste rientrano nei limiti previsti dalla disciplina europea.
È una differenza che può incidere sui costi. Raccogliere i dati necessari può essere utile; costruire una macchina di rendicontazione pensata per una grande impresa quando nessuno la richiede significa spendere tempo e denaro senza un obbligo reale.
Domande frequenti
La CSRD obbliga le PMI italiane non quotate nel 2026-2027?
No. Secondo la disciplina italiana vigente, le normali PMI non quotate non hanno un obbligo CSRD diretto. Possono però ricevere richieste di informazioni ESG da clienti, banche o altre controparti.
Le PMI quotate sono già definitivamente fuori dalla CSRD?
Il nuovo perimetro europeo fissato dalla Direttiva (UE) 2026/470 le esclude. La normativa italiana vigente continua però formalmente a contemplarle, con decorrenza rinviata agli esercizi dal 1° gennaio 2028, in attesa del recepimento dell’Omnibus I.
Una PMI può rifiutare una richiesta eccessiva di dati ESG?
Quando ricorrono le condizioni previste per le protected undertakings e la richiesta viene formulata ai fini della rendicontazione CSRD, l’impresa può rifiutare le informazioni che eccedono lo standard volontario europeo.
VSME e nuovo Voluntary Standard coincidono?
No. Il VSME è già utilizzabile dal 2025. Il nuovo Voluntary Standard adottato nel luglio 2026 attende ancora il completamento dell’iter europeo necessario alla sua efficacia.
Fonti dei dati: Direttiva (UE) 2025/794 e Legge 8 agosto 2025, n. 118 sullo stop the clock; Direttiva (UE) 2026/470, Pacchetto Omnibus I, in vigore dal 18 marzo 2026; D.Lgs. 125/2024 del 6 settembre 2024; Raccomandazione (UE) 2025/1710 del 30 luglio 2025 sul VSME; Ragioneria Generale dello Stato sul calendario italiano di rendicontazione.























